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D. 04/04/2001 n. 52

2. Servizio di depurazione e fognatura

2.1. Utenze civili Il gestore, qualora non abbia già provveduto in tal senso, ha l’ obbligo, ai sensi dell’ art. 31, comma 29, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, di elevare la tariffa all’ importo di lire 500 al metro cubo, stabilito dall’ art. 3, commi 42 e seguenti, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549. Per il servizio di fognatura il gestore ha la facoltà d’ incrementare la tariffa sino all’ importo di 170 lire, aggiornato delle percentuali d’ incremento di cui alle delibere di questo Comitato nn. 255/1996, 248/1997, 8/1999 e 62/2000.

2.2. Utenze industriali Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell’ articolo 1 quater del Decreto-Legge 10 agosto 1976, n. 544, convertito dalla Legge 8 ottobre 1976, n. 690, e successivamente trasfuso nel D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, poi modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258, la quota di tariffa del servizio di fognatura è allineata a quella 10 stabilita per le utenze civili, se superiore, e viene calcolata sulla base della quantità delle acque reflue scaricate. Nelle more della completa revisione della formula di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota del servizio di depurazione viene determinata sulla base della suddetta formula, adeguando peraltro i coefficienti tariffari relativi allo stesso servizio di depurazione sulla base del 50% dell’ incremento fatto registrare dall’ indice ISTAT dei prezzi alla produzione dalla data dell’ ultimo aggiornamento realizzato: i relativi valori vengono riportati nell’ allegato 2, che forma parte integrante della presente delibera, mentre nell’ allegato 3 viene riportato un esempio d'applicazione. Al fine di contenere l’ impatto sui costi delle imprese utilizzatrici, l’ adeguamento stesso è possibile fino a concorrenza di un limite massimo del 10%. La quota di tariffa viene computata sulla base della quantità delle acque scaricate.

2.3. Programmi stralcio di cui all’ art. 141 della L. n. 388/2000 Per il parziale finanziamento dei programmi stralcio di cui all’ art. 141 della Legge n. 388/2000 è previsto, nell’ arco del quinquennio 20012005, un aumento cumulato delle tariffe di fognatura e depurazione nella misura massima del 20%. In ogni anno del quinquennio l’ aumento non potrà comunque eccedere la misura del 5%. Tali incrementi si applicano sulla quantità d'acque scaricate in fognatura da parte delle utenze civili ed industriali e saranno determinati tenendo conto, pur nelle more dell’ applicazione del metodo normalizzato, dei principi di carattere generale previsti dagli artt. 13 e 14 della Legge n. 36/1994. Gli incrementi stessi sono destinati al finanziamento del programma stralcio in concorrenza con le altre risorse finalizzate alla realizzazione d'interventi inseriti nel programma stesso. L’ aumento decorre dal 1° luglio 2001, ma, nel caso in cui la misura dell’ aumento stesso non venga comunque determinata entro il 30 novembre 2001, il gestore dell’ impianto potrà prevedere aumenti per investimenti da lui programmati secondo criteri e modalità analoghi a quelli indicati al punto 1.4.1 della presente delibera e nell’ ambito delle tipologie specificate nel citato allegato 1. L’ aumento finalizzato all’ attuazione dei programmi stralcio viene riscosso, secondo la procedura vigente, dal gestore che pone le somme riscosse a disposizione degli enti attuatori dei programmi stessi. L’ aumento tariffario di cui ai punti precedenti si applica anche alle gestioni in economia. L’ adozione degli incrementi tariffari di cui al presente punto resta condizionata al rilascio, da parte dell’ ATO o della Provincia competente, dell’ attestazione prevista al punto 7 della deliberazione n. 23/2001 sull’ entità dei proventi ex art. 3, commi 42-47, della Legge n. 549/1995 accantonati per investimenti e sull’ entità dei proventi delle tariffe di fognatura riscossi per il completamento dei relativi impianti. Resta inoltre confermato che, in fase di predisposizione ed attuazione dei programmi stralcio, dovrà comunque essere favorito al massimo, in linea con le indicazioni del documento di programmazione economico- finanziaria 2001-2004 richiamate in premessa, il ricorso al metodo del “project financing”.

3. Norme comuni

3.1 “Price-cap” per il 2001 Per i motivi esposti in premessa, la X (tasso di crescita obiettivo di produttività), nella formula di price-cap, viene stabilita nella misura dell’ 1,7% per tutti e tre i servizi.

3.2 Base di computo degli aumenti Gli incrementi tariffari previsti ai punti 1 e 2 sono applicati sulle tariffe vigenti, purché le stesse non siano superiori ai valori risultanti dall’ attuazione delle direttive di cui alla delibera n. 62/2000.

3.3 Decorrenza aumenti Gli incrementi tariffari conseguenti all’ attuazione delle direttive di cui ai citati punti 1 e 2, se pubblicati dai soggetti interessati sul F.A.L. o sul B.U.R. entro il 31.12.2001, o comunque agli stessi trasmessi entro tale data, saranno applicati a decorrere dal 1° luglio 2001; quelli pubblicati successivamente a tale data decorreranno dal 1° gennaio dell’ anno successivo. I nuovi valori tariffari, contestualmente all’ invio in pubblicazione, verranno trasmessi alle Camere di commercio, industria ed artigianato competenti per la relativa attività di verifica. Relativamente al servizio di distribuzione d'acqua potabile, nell’ ipotesi in cui gli enti gestori non abbiano adottato entro il 30 giugno 2001 la carta del servizio idrico, non si applicano gli aumenti e gli adeguamenti tariffari di cui al punto 1.4. Se la carta medesima sia adottata successivamente, ma comunque entro il 31.12.2001, detti incrementi potranno essere adottati dal 1° gennaio 2002.

3.4 Rapporti con l’ utenza Gli enti ed imprese che gestiscono i servizi considerati nella presente delibera debbono improntare i rapporti con l’ utenza a criteri di massima trasparenza, in particolare indicando la percentuale d'incremen- to applicata ai sensi dei punti precedenti e gli estremi del relativo provvedimento.

3.5 Procedure Ai fini delle verifiche sulla corretta applicazione delle presenti direttive si applicano le disposizioni procedurali stabilite al punto 1.1.4 della delibera 18 dicembre 1997, richiamata in premessa, con la specificazione che i compiti dalla delibera stessa demandati agli UU.PP.I.C.A. vengono ora espletati dalle Camere di commercio, industria ed artigianato.

3.6 Clausola di rinvio Resta ferma l’ applicazione delle altre direttive previste nella delibera 22 giugno 2000, n. 62, che non siano modificate dalla presente delibera.

Roma, 4 aprile 2001 Il Presidente Delegato (Vincenzo Visco)

 

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